Abbraccia il cambiamento
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Chi siamo

Svolgiamo la nostra attività nell'ambito dell'amministrazione condominiale e della sicurezza sul posto di lavoro da più di un ventennio avvalendoci della collaborazione di validi professionisti in ogni campo.

Numerosi condomini si sono affidati a noi nel corso degli anni, molti dei quali con le problematiche più disparate di tipo tecnico, contabile e legale, puntualmente risolte con successo e con larga soddisfazione dei clienti. La nostra professionalità è garantita dall'iscrizione all'associazione UNAI (Unione Nazionale Amministratori d'Immobili) e dalla costante formazione periodica di aggiornamento.

La nostra Mission

La nostra Mission è la creazione di ambienti familiari e sicuri dove i problemi vengono discussi ed affrontati insieme, trovando soluzioni semplici ed efficaci. Questo avviene mediante la nostra costanza, disponibilità e il coinvolgimento dei clienti.

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Servizi offerti

Amministrazione condomini

Una delle attività prevalenti dello studio è l’ amministrazione e la gestione di patrimoni condominiali ed immobiliari

Revisioni contabili

Attività di ricostruzione contabile ,perizie e revisioni contabili nell’ambito della gestione condominiale ed immobiliare.

Sicurezza sul lavoro

Redazione di DVR, DUVRI, POS e assunzione incarichi RSPP ai sensi D.lgs 81/2008 e s.m.i.

Domande frequenti

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La nomina dell’amministratore è necessaria quando ci sono più di otto condòmini.

L’incarico dell’amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata, salva comunque la possibilità per l’assemblea di deliberarne la revoca.

La legge prevede una serie di requisiti necessari per potere svolgere l’incarico, tra cui anche requisiti di formazione specifica. In particolare, possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro: a) che hanno il godimento dei diritti civili; b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) che non sono interdetti o inabilitati; e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari; f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.

No, la legge consente di affidare l’incarico di amministratore ad una società che dovrà garantire, tramite i propri rappresentanti legali, amministratori e incaricati, di possedere i requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento delle funzioni.

No, all’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.

Contatti

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Via Sermide, 13, Roma, IT

Tel: (+39) 06.70.303.184

Fax: (+39) 06.70.613.085

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